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“Gravi irregolarità” sulla delibera del debito fuori bilancio: esposto dell’opposizione.

“Gravi irregolarità” sulla delibera del debito fuori bilancio: esposto dell’opposizione.

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Viterbo, 28 maggio 2024 –   “Riconoscimento del debito fuori bilancio senza il numero legale”: è l’ipotesi contestata dall’opposizione che ha inviato una lettera esposto per conoscenza al Prefetto di Viterbo, alla Corte dei Conti e indirizzata al sindaco, al presidente del consiglio e al dirigente del secondo settore, nonché al segretario generale che nel consiglio comunale di giovedì 23 maggio ha conteggiato il numero legale includendo anche il sindaco, quello che viene contestato dall’opposizione in base a quanto stabilirebbe il regolamento comunale. Lettera proposta da Alvaro Ricci (PD) e firmata da tutti i capigruppo di opposizione: Andrea Micci (Lega), Letizia Chiatti, Laura Allegrini (FDI), Alvaro Ricci (PD), Giulio Marini (FI), Elpidio Micci (FI), Luisa Ciambella (Per il Bene Comune).  L’esposto ipotizza “gravi irregolarità che rendono illegittimi gli atti assunti nella seduta comunale del 23 maggio 2024 stante l’assenza del numero legale richiesto. Per tali ragioni si invita il settore II a valutare la possibilità di sospendere la liquidazione del debito fuori bilancio di cui alla proposta di delibera del consiglio comunale n.65 dell’11 aprile 2024 come emendata e votata nella seduta del 23 maggio 2024, nonché le Signorie vostre, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare eventuali atti necessari e utili al  ripristino del possibile vizio di regolarità dell’atto onde evitare possibili danni erariali a carico  dell’amministrazione, ovvero un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria che comporterebbe inutile aggravio di spese per l’ente”. Nella lettera si ripercorre quando accaduto nella seduta di consiglio comunale del 23 maggio alla luce del regolamento comunale che, secondo l’opposizione, escluderebbe dal conteggio del numero legale il sindaco. “Al momento della votazione” riporta il testo riguardo a quanto accaduto, “risultavano in aula 16 consiglieri comunali oltre il sindaco, tanto che il presidente del consiglio dichiarava la delibera approvata all’unanimità con 16 favorevoli (15 consiglieri comunali più il sindaco) e un astenuto”, cioè Ugo Poggi. “Risultavano così assenti 16 consiglieri comunali su 32 assegnati”. “Pertanto”, prosegue la lettera esposto, “a seguito della suddetta votazione, risultavano presenti in aula 16 consiglieri comunali, oltre il sindaco, rispetto ai 32 assegnati”.  L’opposizione richiama “il regolamento del consiglio comunale”: dispone che per la validità delle sedute del consiglio è necessario , in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. “Ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – continuano – viene stabilito: I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza stessa. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Inoltre, al comma 10 dello stesso articolo 47 viene normato che dopo l’appello effettuato all’inizio dell’adunanza che ha accertato la presenza dei consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I  consiglieri che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo l’appello sono tenuti a darne avviso al segretario. Lo stesso segretario, quando accerta nel corso dell’adunanza, anche su richiesta di ogni consigliere comunale, che i presenti sono in  numero inferiore a quello previsto dal 1° comma, avverte il presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare un aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessita, disporre la ripetizione dell’appello. Nel caso in cui dall’appello risulti che il numero dei consiglieri comunali sia inferiore a quello necessario,  il presidente dispone la sospensione temporanea dell’adunanza, a sua discrezione fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello. Ove risulti che il numero dei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell’adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando i nomi dei consiglieri presenti al momento  della chiusura della riunione”, scrive l’opposizione. Da qui la conclusione: “Alla luce del dato normativo regolamentare, appare evidente l’errore in cui sarebbe caduto il segretario generale, in palese violazione dell’art. 47 del regolamento comunale. Avrebbe dovuto agire come prescritto dal comma 10 dell’art 47 e quindi accertare che i presenti in aula erano in numero inferiore a quello previsto dal primo comma dello stesso articolo (16+1 non computando a tal fine il sindaco) conseguentemente avrebbe dovuto avvertire il presidente del consiglio della mancanza del numero legale e quest’ultimo sospendere il consiglio comunale. Invece veniva dichiarata la validità della votazione, approvata la delibera e si procedeva con una velocità mai riscontrata all’appello finale per la chiusura del consiglio comunale”. “Tutto quanto premesso e considerato”, prosegue il testo della lettera esposto, “rappresenta a nostro avviso gravi irregolarità che rendono illegittimi gli atti assunti nella seduta comunale del 23 maggio 2024 stante l’assenza del numero legale richiesto. Per tali ragioni si invita il settore II a valutare la possibilità di sospendere la liquidazione del debito fuori bilancio di cui alla proposta di delibera del consiglio comunale n.65 dell’11 aprile 2024 come emendata e votata nella seduta del 23 maggio 2024, nonché le Signorie vostre, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare eventuali atti necessari e utili al  ripristino del possibile vizio di regolarità dell’atto onde evitare possibili danni erariali a carico  dell’amministrazione, ovvero un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria che comporterebbe inutile aggravio di spese per l’ente. 

 

Redazione Viterbo Direttore responsabile Quinta Epoca. Economista, giornalista e scrittrice.