Home Attualità Se il cane abbaia troppo in condominio, potrebbe arrivare l’avviso della municipale
Se il cane abbaia troppo in condominio, potrebbe arrivare l’avviso della municipale

Se il cane abbaia troppo in condominio, potrebbe arrivare l’avviso della municipale

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Viterbo, 9 marzo 2026 – Se un cane dovesse abbaiare all’interno di un condominio in maniera ripetuta e diffusa, tale da recare un disagio evidente alla collettività, può scattare l’avviso della Polizia municipale al proprietario. Dopo l’avviso, se la situazione persiste, si potrebbe avviare il procedimento sanzionatorio. La casistica pare rientrare nella previsione dell’articolo 32 (primo comma) del nuovo Regolamento di Polizia Urbana discusso ieri in prima commissione. Il testo recita così: “Gli animali molesti devono essere custoditi in modo tale da non poter arrecare disturbo alle altre persone”. Il comma parlava anche degli animali pericolosi che “devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all’altrui incolumità”. Il secondo comma, riunendo le due fattispecie, prevedeva la diffida formale al proprietario o al detentore a porre l’animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all’incolumità altrui“. Disposizioni che hanno fatto saltare sulla sedie l’opposizione, proprio per la possibilità che un cane che si mette ad abbaiare nel condominio, possa essere equiparato a un animale pericoloso con le conseguenze previste dal nuovo regolamento. Da qui la modifica dell’articolo, con la separazione tra animali molesti e animali pericolosi. Per i primi non verrà attivato subito il procedimento, ma si  passerà prima da un avviso. Non tutta l’opposizione è rimasta soddisfatta, seppure qualcuno ha osservato che se un cane abbaia ripetutamente e in maniera prolungata nel tempo, potrebbe essere anche il segnale che sia tenuto in condizioni non adeguate. Ben venga, insomma, l’intervento della municipale. Resta il punto fermo della normativa nazionale, per cui un regolamento di condominio non può vietare di tenere un cane in casa. E anche il presunto disturbo alla quiete pubblica dovrà assumere contorni importanti, ossia il disagio dovrà essere ripetuto nel tempo e diffuso. Previste norme anche per gli animali liberi. “Fatte salve le colonie feline autorizzate, è vietato lasciare cibo destinato agli aninali negli spazi pubblici, nelle aiuole e nei giardini pubblici. L’eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro e all’igiene pubblica, mediante sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi  mediane asportazione dellle ciotole e dei resti di cibo che non dovranno in alcun modo imbrattare il suolo”. Un intero articolo, il 35, è stato dedicato ai piccioni. “I proprietari, il locatore e gli amministratori condominiali degli edifici situati nel territorio comunale, devono provvedere a schermare con adeguate reti a maglie sottili o con altri mezzi idonei, le aperture permanenti di abitazioni (soffitti, solai, sotto tetti) e qualunque altra struttura che, consentendo l’accesso, possa offrire riparo o luogo per la nidificazione e lo stazionamento di volatili; installare possibili dissuasori sui punti di posa cornicioni, terrazzi pensili davanzali e quant’altro in modo da impedirne lo stazionamento; provvedere alla regolare pulizia di ogni luogo di proprietà, evitando l’accumularsi di escrementi degli animali in questione; provvedere alla disinfestazione delle zone colonizzate”. Vietato pure “somministrare cibo ai piccioni presenti sul territorio comunale”. Il testo, modificato durante la commissione, dovrebbe tornare per il voto in un’altra seduta, dopo aver verificato che gli articoli discussi, siano stati cambiati come indicato.

 

 

Redazione Viterbo Direttore responsabile Quinta Epoca. Economista, giornalista e scrittrice.