Riforma governo Meloni: premier eletto dal popolo e stop senatori a vita.
Nazionale, 19 giugno 2024 – Approvato al Senato ieri con 109 si, 77 no e 1 astenuto il disegno di legge costituzionale sul premierato, riforma cardine per Giorgia Meloni. Ora si passa alla Camera. Le principali novità: l’elezione «a suffragio universale e diretto» del premier, che resta in carica cinque anni grazie ad un sistema elettorale che “garantisce” la maggioranza dei seggi in Parlamento. Avrà un limite di due mandati consecutivi, dopodiché non potrà più essere rieletto. In particolare potrà essere sostituito solo una volta nella legislatura, e solo se sarà lui stesso a decidere di passare la mano, da un parlamentare che fa parte della coalizione vincitrice delle elezioni. Le norme introdotte, quindi, tendono a sbarrare la strada a governi tecnici e di larghe intese guidati da personalità non elette dai cittadini, come avvenuto con Mario Monti nel 2011 e Mario Draghi nel 2021, ma anche Giuseppe Conte nel 2018. La riforma va a toccare in maniera minima la Costituzione, modificando, in sostanza, solo gli articoli 92 e 94, riscritti completamente, ma l’effetto sarà quello di una vera e propria rivoluzione del nostro sistema istituzionale.
La riforma si avvale di otto disposizioni. L’articolo 1 abroga il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, ossia la previsione in base alla quale il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, in un numero complessivo non superiore a cinque.
Elezione del presidente della Repubblica
L’articolo 2, prevede che l’abbassamento del quorum per l’elezione del presidente della Repubblica, ossia da due terzi alla maggioranza assoluta, operi non più dopo il terzo scrutinio, come accade oggi, bensì dopo il sesto scrutinio.
Semestre bianco
L’articolo 3, abolisce la facoltà del presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle Camere. Annullato il semestre bianco: il presidente della Repubblica potrà sciogliere le camere in qualunque momento, anche nei sei mesi precedenti all’elezione del capo dello Stato.
Gli atti
L’articolo 4 sostituisce interamente il primo comma dell’articolo 89 della Costituzione, in materia di controfirma degli atti del capo dello Stato. La riforma abolisce la controfirma del governo in una serie di atti del presidente della Repubblica, come la nomina del presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere.
Presidente del consiglio.
L’articolo 5 sostituisce l’articolo 92 della Costituzione: il governo della Repubblica è composto dal presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Si introduce l’elezione del presidente del Consiglio dei ministri a suffragio universale diretto per cinque anni, fissando un limite al numero dei mandati: può essere eletto per non più di due legislature consecutive, arrivando a tre quando nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Introdotto anche un premio di maggioranza su base nazionale che garantisca, in ciascuna delle Camere, una maggioranza dei seggi alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio eletto, fermo restando il rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche.
Formazione del governo
L’articolo 7 modifica l’articolo 94 della Costituzione: il presidente della Repubblica conferisce al presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il governo e ha il potere di revoca dei ministri. Entro dieci giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Se non viene approvata la mozione di fiducia, il presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il governo. Quindi il premier eletto può fare un nuovo tentativo con un altra squadra di ministri, o anche cercando un’altra maggioranza
Le norme transitorie. Stop senatori a vita.
I senatori a vita nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale restano in carica. La riforma si applicherà a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della riforma.
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