Arriva il blocco navale: governo approva DDL migranti
Nazionale, 12 febbraio 2026 – Arriva il blocco navale: il consiglio dei ministri vara il DDL migranti. Il disegno di legge riformula la disciplina dei flussi migratori con misure che si esplicano su vari fronti. Oltre al divieto di ingresso nelle acque territoriali, anche l’inasprimento delle sanzioni, nuove norme per i centri di permanenza per il rimpatrio e l’ampliamento dei casi per procedere con le espulsioni.
Il provvedimento “introduce una riforma organica volta a potenziare gli strumenti di contrasto all’immigrazione illegale e a garantire una gestione più rigorosa dei flussi migratori“, si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri. Il testo “si compone di due parti: la prima introduce norme che entreranno in vigore a seguito della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale; la seconda parte conferisce invece un’ampia delega al governo per l’adozione, entro sei mesi, di decreti legislativi necessari al recepimento delle direttive Ue e all’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari”.
BLOCCO NAVALE
Il disegno di legge approvato dal consiglio dei ministri prevede la possibilità di vietare l’ngresso nelle acque territoriali in caso di rischio concreto di terrorismo o di infiltrazioni terroristiche; pressione migratoria straordinaria tale da mettere in difficoltà il controllo dei confini; emergenze sanitarie di carattere internazionale o lo svolgimento di grandi eventi globali che richiedano misure di sicurezza rafforzate. A vietare temporaneamente l’ingresso nelle acque territoriali sarà il Consiglio dei ministri con deliberazione assunta su iniziativa del titolare del Viminale. Il divieto potrà essere disposto per un un periodo iniziale di 30 giorni, con la possibilità di proroga entro un limite massimo di sei mesi.
SANZIONI ECONOMICHE
In caso di inosservanza del blocco navale, salvo che non si configuri un reato, scatta una multa amministrativa compresa tra 10mila e 50mila euro. Se il divieto viene violato più volte con la stessa imbarcazione, è prevista anche la confisca del mezzo, accompagnata dal sequestro cautelare immediato disposto dall’autorità competente.
TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI
Introdott la normaper cui le persone intercettate potranno essere condotte non solo nello Stato di origine o di partenza, ma anche in Paesi terzi che abbiano stipulato specifiche intese con l’Italia. In tali territori dovrebbero operare strutture dedicate all’accoglienza o al trattenimento, con il coinvolgimento di organizzazioni internazionali specializzate in materia migratoria e di asilo, anche in vista di eventuali rimpatri.
VIETATI I CELLULARI NEI CENTRI DI PERMANENZA E RIMPATRIO
Introdotta la norma per cui gli stranieri trattenuti non potranno detenere liberamente telefoni cellulari all’interno delle strutture al di fuori di tempi, luoghi e modalità autorizzati. I dispositivi, anche se di proprietà dell’ospite, saranno custoditi dal personale incaricato della gestione e consegnati solo per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo secondo quanto stabilito dall’organizzazione del centro.
ESPULSIONI
Si amplia il novero dei casi in cui potrà essere disposto l’allontanamento dal territorio nazionale. L’espulsione o il rmpatrio in caso di cittadini dell’Unione Europea, potrà disporsi anche in caso di una condanna a pena detentiva per reati quali violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale o aggressioni e intimidazioni ai danni di organi politici, amministrativi o giudiziari, se aggravate. L’espulsione potrà avvenire anche quando si siano commessi delitti in ambito familiare e comportamenti violenti all’interno dei Cpr.
PROTEZIONE COMPLEMENTARE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE FORMALE
Per poter accedere alla protezione complementare dovranno essere esibiti atti certificati rilasciati dalle autorità competenti. In particolare, la permanenza quinquennale regolare sarà verificata tramite i registri anagrafici e i titoli di soggiorno, mentre la conoscenza della lingua italiana dovrà risultare da attestazioni ufficiali rilasciate da enti riconosciuti dallo Stato. Si introducono, in sostanza, parametri oggettivi e verificabili.
STABILITÀ SOCIALE E ABITATIVA
Previsto anche un controllo sostanziale sulla stabilità sociale del richiedente, con accertamenti sull’idoneità dell’alloggio in base agli standard previsti dalle normative locali in materia edilizia e sanitaria. La capacità reddituale sarà rapportata alle soglie già utilizzate per i ricongiungimenti familiari.
PERICOLOSITÀ SOCIALE
Oltre ai requisitii formali, si valuterà anche l’affidabilità del richiedente, in particolare se lo straniero “rappresenta una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”